Regolamento

REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLO STATUTO

ANFFAS REGIONE ABRUZZO

ASSOCIAZIONE REGIONALE FAMIGLIE DI PERSONE

CON DISABILITA’ INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE

 

Premesse

Articoli:

  1. COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE E REGOLE ASSOCIATIVE
  2. DENOMINAZIONE
  3. SEDE
  4. FINALITA’ E ATTIVITA’
  5. RAPPORTI CON ANFFAS ONLUS
  6. USO DEL MARCHIO
  7. SOCI
  8. COMPETENZE TERRITORIALI DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI SOCIE
  9. CARICHE SOCIALI

9.1     Eleggibilità – Incompatibilità

9.2     Decadenza e sospensione

9.3     Sostituzione

9.4     Gratuità delle cariche e compensi professionali

  1. ASSEMBLEA DEI SOCI

10.1         Convocazione e costituzione

10.2         Disciplina delle sedute

10.3         Poteri dell’Assemblea

10.4         Approvazione dei Programmi e del Bilancio

10.5         Elezione delle cariche associative

  1. ONORIFICENZE
  2. CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1         Insediamento

12.2         Funzionamento del Consiglio

12.3         Competenze del Consiglio e Responsabilità degli Amministratori

12.4         Presidente dell’Associazione

  1. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
  2. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

14.1         Insediamento e Competenze del Collegio

14.2         Ricorsi, Deferimenti, Sanzioni disciplinari

  1. COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
  2. BILANCI E DISAVANZI DI GESTIONE

16.1         Bilancio Preventivo

16.2     Rendiconto Consuntivo

16.3     Avanzo di Gestione

16.4     Disavanzo di Gestione

  1. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO – NORMA DI TRANSIZIONE

 

 

 

PREMESSA

 

Il Regolamento Applicativo:

– ha lo scopo di chiarire le norme dello Statuto Associativo, fornendone, nel rispetto della lettera e dello spirito, una interpretazione autentica;

– precisa gli adempimenti procedurali ed esecutivi, laddove la norma si limita ad enunciare il principio;

– fornisce indicazioni esecutive che non sono state esplicitate nel testo Statutario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 1 – COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE E REGOLE ASSOCIATIVE

Anffas Regione Abruzzo (Associazione Regionale di Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale) è stata costituita con scrittura privata del 25/06/2003, registrata in data 16/07/2003 presso ufficio registro di Pescara, successivamente modificata  con delibera di assemblea del 24/05/2008 che ha riformulato il nuovo statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Pescara in data 24.10.2008 .  Anffas Regione Abruzzo è regolata dal proprio Atto costitutivo, dallo Statuto, dalle leggi vigenti in materia di Enti non commerciali e dalla disciplina delle Associazioni di Promozione sociale essendo iscritta al registro regionale della Regione Abruzzo Iscr. del 23/07/2013 n° DL33/159 nonché dal presente Regolamento.

 

Articolo 2  – DENOMINAZIONE

La denominazione Associazione di Famiglie di Persone con Disabilità  Intellettiva e/o Relazionale Anffas Regione Abruzzo, in breve denominata “Anffas Regione Abruzzo” identifica un Ente, giuridicamente autonomo, aderente ad Anffas Onlus, Ente Nazionale con personalità giuridica.

Per la promozione e identificazione delle proprie attività istituzionali, l’Associazione usa, di diritto, il marchio di Anffas Onlus che, unitamente alla denominazione Anffas Regione Abruzzo, costituisce il segno distintivo in ogni comunicazione rivolta all’esterno.

 

Articolo 3 – SEDE 

Anffas Regione Abruzzo ha sede in Via Bernini c/o Parco del Sorriso, 65124 Pescara.

 

Articolo 4 – FINALITA’ E ATTIVITA’

Per il conseguimento delle finalità e dello svolgimento delle attività enunciate all’art. 3 dello Statuto associativo, al fine di svolgere attività di utilità sociale senza finalità di lucro a favore di associati e terzi e al fine di arrecare beneficio direttamente o indirettamente a singoli soggetti o alla collettività, Anffas Regione Abruzzo raccoglie nel suo corpo associativo le associazioni locali Anffas con sede nella Regione Abruzzo per coordinarne e sostenerne l’azione politica associativa, soprattutto sovra-locale, nel rispetto delle linee di Anffas Nazionale.  L’Organismo Regionale ha compiti di rappresentanza di Anffas rispetto ai rapporti con la Regione di appartenenza, con le relative province e con qualsiasi Organismo pubblico con competenza sovraprovinciale, nonché compiti di verifica e controllo con l’obbligo di segnalare ad Anffas Onlus l’eventuale mancato rispetto dei requisiti per il mantenimento della qualifica di socio da parte delle Associazioni locali (art. 19 dello Statuto).

 

 

 

Articolo 5 – RAPPORTI CON ANFFAS ONLUS   

Anffas Regione Abruzzo invia annualmente ad Anffas Onlus il bilancio consuntivo con allegata nota integrativa e la relazione sulle attività svolte, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il bilancio preventivo con allegata programmazione delle attività.

Ad Anffas Onlus devono essere tempestivamente comunicati il rinnovo delle cariche associative, tutte le altre eventuali variazioni dello Statuto e del presente Regolamento, nonché le note  relative le inadempienze delle Associazioni locali socie.

 

ART. 6 – USO DEL MARCHIO

 

Anffas Regione Abruzzo, su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale, fornisce parere consultivo per l’uso del marchio Anffas Onlus da parte di autonomi enti che ne facciano richiesta la cui attività ricada sul territorio abruzzese.

 

Articolo 7 – SOCI

Sono Soci di Anffas Regione Abruzzo le Associazioni Locali Anffas che hanno sede in Abruzzo ed operano autonomamente nell’ambito di tale Regione.

Le Associazioni locali hanno l’obbligo, sancito dall’art. 19 dello Statuto di Anffas Onlus, di aderire in qualità di socie ad Anffas Regione Abruzzo. La domanda di iscrizione deve essere presentata al Consiglio Direttivo su apposito modello predisposto dalla medesima Anffas Regione Abruzzo.

Qualora, decorsi sei mesi dalla costituzione, un’Associazione locale Anffas non richieda di associarsi ad Anffas Regione Abruzzo, il Consiglio Direttivo di quest’ultima invita l’Associazione locale a provvedere senza ulteriore ritardo.

Qualora l’Associazione locale non ottemperi nei successivi tre mesi, tale inadempimento è segnalato ad Anffas Onlus per l’adozione dei provvedimenti previsti dallo Statuto Nazionale, dal Regolamento Nazionale e dai deliberati assembleari di Anffas Onlus.

La qualifica di Socio di Anffas Regione Abruzzo decorre dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo Regionale, che deve essere adottata al massimo entro 60 giorni dalla richiesta di iscrizione.

Una volta attribuita la qualifica di socio, si dovrà provvedere:

  • all’iscrizione nel libro soci, riportandone i dati dell’Associazione Socia e gli estremi di delibera di ammissione;
  • all’inserimento dei relativi dati nell’anagrafica unificata di Anffas Nazionale;
  • a richiedere il versamento della quota associativa annua, che dovrà essere effettuato entro giorni 30 dalla comunicazione di ammissione a socio.

 

La prima quota associativa dovrà essere versata per intero a prescindere della data di ammissione a socio, le quote degli anni successivi dovranno essere versate entro il mese di febbraio.

Tutti i Soci godono di pari dignità e partecipano alla vita associativa con parità di diritti e doveri, fatti salvi quelli derivanti dalle cariche elettive.

Per i Soci che non corrispondono la quota associativa annuale nei termini sopra indicati, è temporaneamente sospeso il  diritto di esercitare elettorato attivo e passivo (esprimere voto o proporsi per le cariche sociali) fino al momento del pagamento della quota associativa.

Rimane in corso, invece, il diritto a ricevere le informazioni e a partecipare alla vita associativa.

Trascorso il termine massimo di quattro mesi oltre la scadenza ordinaria il Consiglio Direttivo di Anffas Regione Abruzzo segnalerà l’inadempimento dell’Associazione Socia ad Anffas Onlus, proponendo la decadenza dell’associazione morosa dalla qualifica di Socio di Anffas Onlus.

La proposta di decadenza è senza ritardo comunicata all’associazione interessata con raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

I Soci Onorari, (persone fisiche o giuridiche), che pur non partecipando alla vita associativa, condividono i fini di Anffas Regione Abruzzo e la sostengono socialmente e finanziariamente, non acquisiscono alcuna definizione di socio né, in alcun modo, possono essere ad essi equiparati.

I Collaboratori Volontari, che pur partecipano alla vita associativa e condividono i fini di Anffas Anffas Regione Abruzzo:

– non versano la quota associativa;

– sono registrati in apposito registro;

– possono ricevere solo rimborsi per le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, per lo svolgimento di attività programmate e, preventivamente, autorizzate dall’associazione stessa;

– non acquisiscono alcuna definizione o diritto di socio, né possono essere, in alcun modo, ad essi equiparati.

I collaboratori/dipendenti retribuiti non possono acquisire la qualifica e lo status di socio.

 

Articolo 8  – COMPETENZE TERRITORIALI DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI  SOCIE

Affinché ANFFAS venga percepita come un insieme di realtà che operano in stretta sinergia e con lo spirito di amicizia e di collaborazione si rende necessario definire gli ambiti territoriali entro i quali le realtà ANFFAS possono operare.

 

  1. Le associazioni locali socie hanno competenza nel Comune dove ha sede legale l’Associazione stessa.
  2. Ove nella stessa provincia operi una sola associazione locale, la sua competenza si estende all’intero territorio provinciale.

Ove sullo stesso territorio provinciale insistano più associazioni locali, le stesse hanno competenza ad operare nel Comune dove hanno sede legale e nei Comuni più vicini rispetto alle sedi delle altre Associazioni, fatta sempre salva un’apposita delibera del Consiglio Direttivo Regionale che individui in maniera vincolante e specifica gli ambiti di competenza di ciascuna Associazione all’interno di quella Provincia; mentre la rappresentanza a livello provinciale dovrà essere concordata tra le diverse associazioni locali della Provincia, anche su impulso dell’associazione regionale, e proposta ad Anffas Nazionale che provvederà alla successiva formalizzazione”.

La rappresentanza sovra provinciale resta di competenza dell’Organismo Regionale e pertanto  le strutture associative socie dovranno obbligatoriamente riferirsi agli Organi  Direttivi ed alla Presidenza regionale.

La rappresentanza sovra regionale resta di esclusiva competenza dei Anffas Onlus Nazionale.

Gli autonomi enti a marchio non hanno alcun potere e/o delega di rappresentanza, in quanto strutture di supporto di Anffas, che rimane sempre e comunque nell’esclusiva competenza delle Associazioni Locali, dell’Organismo Regionale e di Anffas Onlus.

Nel caso in cui una realtà associativa dovesse avere la necessità di sviluppare una iniziativa/attività al di fuori del proprio ambito territoriale, dovrà preventivamente prendere contatti con la struttura associativa interessata e concordarne, ove condiviso, le relative modalità di azione. In caso di diniego occorrerà attivare livelli associativi superiori (regionale e nazionale) che si faranno parte attiva nella definizione del caso. A livello di controversia resta competente il Collegio dei probiviri del livello associativo interessato.

Ad ogni nuova affiliazione   il Consiglio Direttivo dell’Organismo Regionale  ridefinirà le nuove competenze all’interno della provincia di riferimento

 

Articolo 9  – CARICHE SOCIALI

9.1.  Eleggibilità – Incompatibilità

Possono candidarsi alle cariche sociali singoli aderenti alle Associazione Socie proposti dai Consigli Direttivi delle rispettive Associazioni locali.

Non possono rivestire alcuna carica sociale di Anffas Regione Abruzzo coloro che:

  1. abbiano il coniuge, i parenti e/o affini entro il 3° grado che ricoprano già cariche sociali di Anffas Regione Abruzzo;
  2. abbiano interessi professionali o di natura economica derivanti da attività svolte per Anffas Onlus, Anffas Regione Abruzzo, Anffas Locali abruzzesi;
  3. abbiano il coniuge, parenti o affini entro il 3° grado che siano dipendenti o collaboratori retribuiti da Anffas Onlus, Anffas Regione Abruzzo, Anffas Locali abruzzesi.

Per concorrere alla carica di componente del collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri non è ostativo il non essere aderente ad una Anffas Locale abruzzese, ma occorre che i candidati siano di provata esperienza associativa ed imparziali.

E’ fatto divieto ai titolari di cariche sociali di partecipare alla discussione e alla relativa votazione su argomenti che riguardino, direttamente o indirettamente, interessi propri,  del coniuge, dei parenti/affini entro il 3° grado, dell’Associazione locale di appartenenza.

 

9.2 Decadenza e sospensione

Può essere dichiarato decaduto, con delibera motivata, dal corrispondente organo di appartenenza il componente elettivo che:

  • senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive;
  • non assolva per almeno 6 mesi gli incarichi di sua competenza, salvo il caso di malattia o grave impedimento;
  • sia stato sospeso con delibera dei due terzi del Consiglio Direttivo a causa di comportamenti incompatibili con le finalità dell’associazione stessa o di quella locale o non abbia adempiuto agli obblighi assunti ai sensi dell’atto costitutivo e dello statuto;

L’organo di appartenenza deve dare sempre comunicazione al Consiglio Direttivo, che a sua volta ne fornirà notizia alla prima assemblea dei soci.

Contro la decisione di decadenza e di sospensione è ammesso il ricorso dell’interessato al Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di sospendere cautelativamente il componente di qualsiasi Organo Collegiale perseguito per fatti dolosi e di dichiararne la decadenza in caso di condanna passata in giudicato.

 

9.3 Sostituzione

In ogni organo elettivo, con esclusione della carica di Presidente, in caso di mancata accettazione della carica, di dimissioni o di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti, il posto vacante è ricoperto, per sostituzione, attingendo al primo dei non eletti del rispettivo organo.

Qualora il numero dei non eletti non sia sufficiente a coprire i posti mancanti, si procede ad elezione suppletiva da parte dell’assemblea.

Il componente subentrante resta in carica fino alla scadenza del mandato del membro sostituito.

Nel caso in cui le sostituzioni da operare, per qualunque causa esse si rendano necessarie, siano superiori alla metà più uno del numero dei componenti fissati per la composizione del rispettivo organo collegiale, si procede a nuove elezioni per il rinnovo integrale dell’intero Organo, convocando, a tal fine, l’Assemblea dei Soci entro 30 gg. dal verificarsi di tale condizione.

Ciò non si applica alla carica di Presidente che, in quanto organo eletto direttamente dall’Assemblea e componente di diritto del C.D., mantiene entrambi le cariche, tranne che in presenza di proprie dimissioni.

Al fine di impedire uno sfasamento temporale tra i vari organi e/o i singoli componenti eletti, i mandati, a prescindere dalla data di elezione dell’intero organo e/o dei singoli componenti, cessano comunque tutti, congiuntamente, alla loro scadenza naturale.

 

9.4 Gratuità delle cariche e compensi professionali

Le cariche associative sono gratuite.

Sono rimborsabili soltanto le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, connesse all’esercizio della carica.

Gli eventuali compensi professionali per i Revisori dei Conti non Soci iscritti all’Albo devono essere deliberati dal Consiglio Direttivo, al lordo di ogni e qualsiasi ritenuta della quale sia fatto obbligo all’Associazione.

 

Articolo 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI

10.1 Convocazione e costituzione

L’Assemblea è convocata dal C.D., di norma ogni quattro mesi, secondo le norme e le procedure previste dallo Statuto associativo.

Per poter partecipare all’Assemblea con diritto di voto, l’Associazione deve essere socia di Anffas Regione Abruzzo da almeno due mesi, considerando come data di decorrenza quella della delibera del Consiglio Direttivo di ammissione.

Non sono ammessi a partecipare i soci che non abbiano adempiuto agli obblighi previsti dallo statuto, dal regolamento o da deliberati assembleari o consiliari.

In particolare costituisce divieto assoluto di partecipazione non essere in regola con i versamenti annuali della quota associativa.

In caso di esclusione a partecipare all’Assemblea l’associazione socia esclusa può ricorrere all’Assemblea stessa che decide definitivamente con voto palese,  prima della trattazione dei punti iscritti all’ordine del giorno.

La verifica dei poteri dei Soci partecipanti all’Assemblea è soggetta al controllo e alla vigilanza del Presidente dell’Assemblea.

L’Assemblea è, di norma, presieduta dal Presidente dell’Associazione, tranne nei casi in cui vi siano rinnovo cariche associative o vi siano punti all’ordine del giorno inerenti la carica e/o la persona del Presidente. L’Assemblea, su proposta di questi, un Segretario verbalizzante, ed ove siano previste votazioni, tre Scrutatori.

 

 

10.2 Disciplina delle sedute

Il Presidente dell’assemblea:

  • è responsabile del buon andamento dei lavori;
  • fa osservare le norme dello Statuto Associativo e del presente Regolamento;
  • dà la parola, dirige e modera la discussione, stabilisce l’ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annuncia il risultato, mantiene l’ordine;
  • ha il potere di sospendere l’assemblea per gravi motivi;
  • dichiara chiusa l’assemblea

Il Segretario dell’assemblea:

  • redige il verbale dell’Assemblea, quando non è necessaria la presenza di un notaio;
  • tiene nota degli iscritti a parlare, dà lettura delle proposte e dei documenti, procede agli appelli, in caso di votazioni nominali, tiene nota delle deliberazioni.

Gli Scrutatori:

  • predispongono il necessario per le votazioni e assicurano la regolarità delle operazioni di voto;
  • procedono al conteggio dei voti espressi e ne comunicano il risultato al Presidente dell’Assemblea.

I Soci che intendono intervenire in una discussione:

–   devono iscriversi presso la Presidenza ed hanno la parola in ordine di iscrizione

–  possono intervenire una sola volta nel corso della discussione di un singolo argomento, salvo brevissimo diritto di replica.

Coloro che chiedono di parlare per mozione d’ordine hanno immediato diritto di parola alla fine dell’intervento in corso. Il loro intervento deve riguardare la procedura o questioni in esame al momento in cui la mozione viene presentata.

Gli interventi sulle mozioni, sugli ordini del giorno e sugli eventuali emendamenti a questi, non possono superare i tre minuti.

La questione pregiudiziale, cioè la richiesta che un dato argomento non debba discutersi, può essere presentata da tre decimi dei Soci accreditati o dal Presidente, prima della discussione. In tal caso la discussione non può aver luogo a meno che la pregiudiziale sia respinta dall’Assemblea.

Sulle pregiudiziali e mozioni d’ordine hanno diritto di parola un Socio che sia a favore ed uno contro, ciascuno per non più di tre minuti. Se l’Assemblea viene chiamata dal Presidente a decidere su pregiudiziali, richiami al regolamento o mozioni d’ordine, si procede con votazione palese.

La durata del singolo intervento in una discussione non può eccedere i dieci minuti.

Le deliberazioni dell’Assemblea, fatte salve le delibere per le quali lo Statuto prevede specifici quorum (per esempio modifiche statutarie, scioglimento e devoluzione del patrimonio), sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi.

Tutte le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo quelle concernenti le persone e le elezioni dei componenti degli Organi Statutari.

L’Assemblea, ove unanimemente concorde, può procedere anche per acclamazione.

Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale. Si procede alla votazione nominale quando sia stata fatta richiesta da almeno un terzo dei soci presenti. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo in una apposita urna la scheda a tal fine predisposta.

 

10.3 Poteri dell’Assemblea

L’assemblea ordinaria, oltre a quanto previsto dallo statuto associativo, delibera su proposta del C.D.:

– l’utilizzo di eventuali avanzi, fermo restando il divieto di distribuire utili anche in modo indiretto, e/o la copertura di eventuali disavanzi;

-la nomina e/o designazione di persone alla carica di amministratori nei consigli di amministrazione di fondazioni e altri enti, operanti nel medesimo ambito dell’associazione, qualora la nomina o la designazione sia richiesta da questi ultimi o sia prevista dai loro rispettivi statuti o regolamenti.

– elegge, tra i candidati proposti dal C.D.,  un  rappresentante titolare ed uno supplente per partecipare all’Assemblea Nazionale di Anffas Onlus, nonché alle Assemblee degli Organismi Regionali di Anffas Onlus. Le suddette nomine, con espressa indicazione nella relativa delibera, hanno valore per l’intero periodo indicato e fino a modifica delle stesse;

– propone eventuali candidati alle cariche Associative di Anffas Onlus

L’Assemblea può demandare tali compiti e/o nomine al Consiglio Direttivo.

 

10.4   Approvazione dei Programmi e del Bilancio

Le deliberazioni dell’Assemblea sulla relazione del Consiglio Direttivo e sul rendiconto consuntivo, avvengono con separata votazione. La relazione deve illustrare l’attività svolta in merito al programma a suo tempo approvato dall’Assemblea ed i risultati conseguiti, nel corso dell’esercizio, anche per mezzo di eventuali altre strutture controllate o promosse dalla Associazione.

La nota integrativa deve illustrare:

  • le poste di bilancio, con particolare riguardo alle variazioni intervenute nella consistenza patrimoniale e all’andamento dei flussi finanziari;
  • la situazione degli affidamenti e delle garanzie prestate e ricevute;
  • i dati relativi al personale dipendente e/o ai collaboratori;
  • gli accantonamenti per il Trattamento di Fine Rapporto;
  • gli adempimenti connessi all’esatta applicazione della normativa sulla privacy;
  • i fatti rilevanti verificatesi dopo la chiusura dell’esercizio.

La relazione correlata al bilancio preventivo deve contenere le linee di conduzione politica elaborate e proposte dal Consiglio Direttivo Regionale per la programmazione dell’attività per l’anno veniente. La relazione correlata al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo deve essere posta a disposizione dei Soci presso la sede legale almeno cinque giorni lavorativi prima della data di convocazione dell’assemblea.

Qualora, durante l’esercizio di bilancio, il Consiglio Direttivo ritenga indispensabile modificare in maniera significativa il programma di attività già approvato, sottopone le modifiche all’approvazione dell’assemblea appositamente convocata.

Sono esclusi dalla votazione della relazione, corredata del bilancio sia consuntivo che preventivo, i Membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti Soci, per sé e per eventuali deleghe.

 

10.5.         Elezione delle cariche associative

In occasione delle votazioni per l’elezione di qualsiasi carica degli organi statutari o di rappresentanza associativa, gli Scrutatori si costituiscono in Commissione elettorale.

Tale commissione, con l’eventuale ausilio tecnico di persone a tal fine incaricate, ha il compito di:

  • accertare l’eleggibilità dei candidati, comunicando gli ammessi al Presidente;
  • autenticare le schede di votazione;
  • accertare il diritto al voto di ogni elettore;
  • disciplinare le operazioni di voto;
  • effettuare lo spoglio delle schede facendone constare il risultato con apposito verbale che deve essere consegnato al Presidente dell’Assemblea per la proclamazione degli eletti.
  • redigere il verbale conclusivo delle votazioni, consegnandolo al Presidente dell’Assemblea.

La Commissione ha anche il compito di decidere, in tempo reale ed in una unica e definitiva istanza, sulle eventuali vertenze riguardanti le votazioni per l’elezione degli Organi Statutari.

Le schede votate e non votate, le liste dei candidati, gli elenchi ed i verbali concernenti le votazioni, vengono depositati, ad opera della Commissione Elettorale in plico sigillato, e custoditi presso la Sede Associativa almeno per i sei mesi successivi alla data di celebrazione dell’Assemblea.

Ciascuna candidatura alla carica di Presidente, Consigliere, Revisore dei Conti e Proboviro deve recare:

– la firma dell’interessato;

– la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità;

– la dichiarazione di accettazione dell’eventuale elezione;

– le firme di almeno due Soci proponenti.

I candidati non possono sottoscrivere alcuna candidatura.

Le candidature vanno presentate alla Presidenza dell’Assemblea entro quindici minuti dall’inizio della votazione.

Il Presidente:

  • dispone la pubblicazione dei nominativi dei candidati ammessi in ordine alfabetico, suddivisi per carica cui sono candidati;
  • disciplina il dibattito che precede le votazioni, anche concedendo la parola ai candidati che intendono presentare ed illustrare programmi di lavoro;
  • chiarisce le modalità delle votazioni;
  • dà corso alle operazioni di voto
  • proclama gli eletti.

Ciascuno Socio può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere ad ogni Organo Associativo.

Il voto si esprime riportando sulla scheda, all’uopo predisposta, i nominativi che si intendono votare o barrando la relativa casella.

La votazione per la carica di Presidente deve svolgersi singolarmente e prima di ogni altra operazione di voto.

I candidati alla carica di Presidente possono proporsi anche per la carica di Consigliere.

Qualora il candidato ad entrambe le cariche risulti eletto quale Presidente la candidatura a Consigliere decade automaticamente.

Sono proclamati eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti e, in caso di parità tra due candidati, risulta eletto il più anziano di età.

 

Articolo 11. – ONORIFICENZE

L’Assemblea delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, il riconoscimento dell’onorificenza di “Socio Onorario” a persone che hanno reso notevoli servigi all’Associazione.

L’Assemblea delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, il riconoscimento del titolo vitalizio di “Presidente Onorario” a Presidenti, non più in carica, la cui dedizione all’attività associativa ha segnato momenti di elevata valenza.

Tutte le onorificenze saranno registrate in un “Albo d’Onore” e suddivise nelle rispettive categorie e complete delle motivazioni, nonché comunicate ad Anffas Nazionale.

Tali riconoscimenti hanno titolo puramente onorifico e, in alcun modo, questi non possono essere equiparati allo status di socio ordinario o amico.

 

Articolo 12. – CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1.         Insediamento

Il Consiglio Direttivo assume le funzioni all’atto dell’insediamento.

Il C.D. è convocato per la prima riunione, da tenersi entro dieci giorni dall’elezione, dal Presidente neo eletto con avviso anche al Collegio dei Revisori dei Conti.

Primo atto del C.D. è l’elezione, con votazione separata e a scrutinio segreto, del Vicepresidente, del Tesoriere e del Segretario, cariche, queste ultime due, che possono essere attribuite alla medesima persona.

Il C.D. uscente è tenuto a predisporre quanto necessario affinché il C.D. neo eletto unitamente agli altri organi, possa responsabilmente assumere le proprie funzioni. In particolare deve essere redatto:

  • un verbale di consegna della cassa, dei valori finanziari, della situazione generale dei conti e degli inventari dei beni;
  • una memoria degli adempimenti e pratiche pendenti;
  • quant’altro necessario per una completa conoscenza della situazione dell’Associazione.

E’ incombenza del Presidente neo eletto, entro 15 giorni dall’Assemblea elettiva,

  • inviare copia del verbale di Assemblea e della riunione di insediamento del C.D. dando comunicazione della nuova composizione degli Organi Associativi ad Anffas Nazionale;
  • effettuare, anche ai fini della vigenza delle cariche associative, le dovute comunicazioni, nei modi e nei termini prescritti, ai terzi (registro delle Persone Giuridiche, registro delle Onlus, etc).

 

12.2.    Funzionamento del Consiglio

Fatto salvo quanto espressamente previsto dallo Statuto, la convocazione del C.D. deve essere effettuata, di volta in volta, dal Presidente mediante avviso scritto anche a mezzo fax o posta elettronica da inviarsi al domicilio degli interessati. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Di norma gli avvisi di convocazione e relativo ordine del giorno devono essere inviati cinque giorni prima della riunione.

In alternativa è facoltà degli organi associativi stabilire di effettuare le riunioni, secondo un calendario fisso preventivamente concordato. In questo caso l’o.d.g. deve essere inviato o depositato presso la sede associativa almeno cinque giorni prima della riunione.

La forma e la data della convocazione devono essere sempre espressamente riportati nel verbale di seduta.

Il C.D. deve stabilire, qualora lo ritenga opportuno, le autonomie di spesa e/o di impegno di spesa assegnate al Presidente, determinandone l’importo singolo e il valore complessivo fissando un periodo temporale definito. Le spese così effettuate e gli impegni assunti vanno comunque sottoposti, a cura del Presidente, a ratifica alla prima riunione utile del C.D.

Qualora durante il mandato insorgessero motivi o conflitti interni che impedissero una proficua e serena attività associativa, il C.D. deve sottoporre la questione al Collegio dei Probiviri ed in caso di mancata ricomposizione convocare l’Assemblea dei Soci, rimettendo il mandato stesso.

– Il Tesoriere: con l’ausilio ed eventuale aiuto di idonei collaboratori e/o consulenti o tramite gli uffici a ciò preposti:

  • assicura la regolare tenuta del libro inventari ed eventuale copia del libro unico del lavoro;
  • cura la puntuale osservanza delle normative sulle onlus;
  • cura gli adempimenti relativi agli obblighi contabili, fiscali e contributivi;
  • cura gli adempimenti connessi al corretto inquadramento del personale dipendente/collaboratori/consulenti e connessi aspetti relativi all’applicazione del CCNL Anffas o altro contratto comunque applicato;
  • redige il bilancio preventivo, secondo quanto previsto dallo statuto e dal regolamento associativo, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
  • redige il rendiconto consuntivo secondo quanto previsto dallo statuto e dal regolamento associativo, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
  • cura la conservazione dei giustificati contabili;
  • accerta la copertura degli impegni di spesa ed il razionale utilizzo delle risorse;
  • verifica la regolarità dei pagamenti, anche attraverso la controfirma, unitamente al Presidente, dei pagamenti stessi.
  • Sottoscrive unitamente al Segretario ed al Presidente i verbale delle riunioni del C.D. quando questi contengono deliberazioni comportanti movimenti finanziari.

– Il Segretario: cura diligentemente, con l’ausilio ed eventuale aiuto di idonei collaboratori e/o consulenti o tramite gli uffici a ciò preposti:

– la tenuta dei libri sociali obbligatori (compresa l’eventuale vidimazione, ove prevista e/o richiesta):

1) Libro dei Verbali delle Assemblee;

2) Libro dei verbali del C.D.;

3) Libro dei soci;

– cura la puntuale osservanza delle normative sulla sicurezza del lavoro e sulla privacy;

– gli adempimenti connessi all’iscrizione in Registri e/o Albi (registro Persone Giuridiche, Albo del Volontariato, etc.) e relativi aggiornamenti;

– l’aggiornamento dei testi statutari e regolamentari;

– l’organizzazione logistica e tecnica della Assemblea dei Soci;

– la redazione dei verbali delle riunioni del C.D., alla cui stesura può provvedere un incaricato e li sottoscrive unitamente al Presidente.

 

12.3.    Competenze del Consiglio e Responsabilità degli Amministratori

Il Consiglio Direttivo, per il conseguimento dei fini dell’Associazione, oltre a quanto espressamente indicato dallo Statuto:

  • definisce le linee politico-associative di indirizzo, di proposta di attuazione degli scopi sociali, secondo le indicazioni dell’assemblea ed in coerenza con linee associative di Anffas Nazionale;
  • propone all’Assemblea l’ammontare della quota sociale annuale e dell’eventuale contributo obbligatorio dei soci;
  • delibera l’ammissione di nuovi Soci, dopo aver verificato il possesso dei requisiti necessari;
  • esprime parere, se richiesto da Anffas Nazionale, sull’attribuzione del marchio Anffas ad autonomi enti operanti sul territorio di propria competenza;
  • esamina ed approva le relazioni dei lavori svolti dal Presidente e dalle Commissioni, nonché i piani di organizzazione e di attività da essi elaborati;
  • delibera sull’ordine del giorno per l’organizzazione di convegni e congressi, nonché sui temi di studio dei medesimi;
  • promuove azioni positive atte a favorire il rinnovamento dei rappresentanti in seno agli Organi Associativi;
  • propone all’Assemblea l’utilizzo di avanzi e/o la copertura dei disavanzi della gestione economica dell’Associazione;
  • adotta, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, lo schema tipo di Bilancio predisposto da Anffas Nazionale;
  • provvede a dare applicazione al CCNL Anffas, per quanto dallo stesso previsto in materia di contrattazione di secondo livello, nonchè alla gestione del Servizio Civile Nazionale Volontario nel rispetto della carta etica e delle indicazioni fornite da Anffas Nazionale;
  • definisce il regolamento di apertura e funzionamento di eventuali sedi periferiche operative
  • dispone ogni altro atto per il funzionamento dell’Associazione sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, che non siano già specificatamente previsti nelle competenze di altri Organi associativi.

 

12.4.         Presidente dell’Organismo Regionale

Il Presidente dell’Associazione Regionale:

  • è il rappresentante presso le istituzioni del pensiero ANFFAS salvo apposite deleghe
  • ha la rappresentanza legale dell’Associazione Regionale davanti a terzi ed in giudizio
  • guida la politica Associativa e ne mantiene l’unità di indirizzo;
  • è il capo del personale dipendente;
  • vigila affinché siano osservate le norme statutarie;
  • dà esecuzione alle delibere assembleari e consiliari;
  • è consegnatario del patrimonio sociale.

 

Articolo  13 –  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce la prima volta entro 15 giorni dall’elezione, su convocazione del Presidente dell’Associazione neo eletto, per:

  • eleggere il proprio Presidente;
  • ricevere le consegne dal Collegio uscente e prendere cognizione dei procedimenti in corso.

E’ ammessa qualsiasi modalità di convocazione purché concordata tra tutti i componenti.

Di ogni riunione è redatto verbale, da trasmettersi in copia al Consiglio Direttivo,  su apposito libro che deve essere conservato agli atti della sede associativa;

Nello svolgimento della propria attività può avvalersi di personale interno e/o esterno all’Associazione previo accordo con l’organismo sostenitore delle spese.

Il Collegio può essere incaricato dal Consiglio Direttivo di specifiche incombenze purché compatibili con le proprie funzioni.

Qualora nei verbali e nelle rispettive relazioni venissero formulati rilievi alla gestione dell’Associazione, il Collegio deve informare tempestivamente il Presidente dell’Associazione.

Il Collegio redige una relazione annuale  recante, a titolo esemplificativo,  i controlli effettuati sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto  dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza  del sistema amministrativo e contabile, sulla rispondenza del bilancio/consuntivo alle risultanze contabili e ai fatti di gestione, sulla rappresentazione veritiera e corretta  della situazione patrimoniale e finanziaria, l’espressione del proprio giudizio professionale sul bilancio.

I componenti del Collegio dei Revisori decadono qualora non partecipino ad almeno tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo. Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi motivo un Revisore subentra il relativo supplente nel rispetto della suddivisione prevista dallo Statuto.

Gli eventuali compensi professionali per i revisori dei conti non soci non possono eccedere quelli stabiliti dalla tariffa dei dottori commercialisti approvata con D.P.R. 645 del 10 ottobre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Articolo  14 –      COLLEGIO DEI PROBIVIRI

14.1.         Insediamento e Competenze del Collegio

Il Collegio dei Probiviri si riunisce la prima volta entro 15 giorni dall’elezione, su convocazione del Presidente dell’Associazione neo eletto per:

  • eleggere il proprio Presidente e Segretario;
  • ricevere le consegne dal Collegio uscente e prendere cognizione di eventuali procedimenti in corso.

Il Collegio, in presenza di questioni da trattare, si riunisce presso la sede legale dell’associazione, secondo un calendario e modalità concordati collegialmente.

Di ogni riunione è redatto verbale su apposito libro che deve essere conservato presso la sede associativa.

Il Collegio delibera a maggioranza dei suoi componenti.

Cause di decadenza dei componenti sono le stesse previste per i Consiglieri e indicate dallo Statuto associativo.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri, qualsiasi sia il ricorrente, va indirizzato in forma scritta al Presidente del Collegio motivandolo e documentandolo. Il ricorso, pena la sua decadenza,  deve essere inoltrato entro 30 giorni dal verificarsi del fatto oggetto della controversia o dall’avvenuta conoscenza della stessa.

Nell’esercizio delle proprie funzioni il Collegio deve:

  1. a) consentire il più ampio contraddittorio delle parti;
  2. b) privilegiare la conciliazione tra le parti;
  3. c) definire le pendenze in tempi brevi, in ogni caso entro 30 giorni dal completamento dell’istruttoria, inviando immediatamente agli interessati e al C.D. le decisioni assunte;
  4. d) redigere in forma scritta le dichiarazioni degli interessati, anche se fatte oralmente, facendole sottoscrivere dagli stessi e tenere un regolare registro sul quale annotare tutte le decisioni, archiviando ordinatamente tutta la relativa documentazione.

Le sanzioni sono immediatamente esecutive.

Il provvedimento di sospensione comporta la conseguente sospensione dei diritti dello status di Socio.

 

14.2          Ricorsi, Deferimenti, Sanzioni disciplinari

Quando siano accertate responsabilità che comportino provvedimenti disciplinari, le sanzioni irrogabili dal Collegio ed immediatamente esecutive sono:

  • il richiamo, in caso di comportamento scorretto ed offensivo verso altri soci;
  • la deplorazione, in caso di inadempienza alle delibere degli Organi Statutari;
  • la sospensione temporanea dalla qualifica di socio per un massimo di 12 mesi, in caso del ripetersi di fatti di cui ai punti 1) e 2) e per mancato rispetto dell’impostazione e della fisionomia propria dell’Associazione, di atti che possono arrecare pregiudizio all’economia, all’ordine e all’immagine dell’Associazione stessa.

La sospensione viene comunicata anche in attesa del giudizio dell’Assemblea sulla proposta di espulsione.

Il Collegio può proporre la sanzione dell’espulsione dall’Associazione, che diviene definitiva con delibera dell’Assemblea dei Soci.

Il provvedimento di sospensione temporanea o cautelativa comporta la conseguente sospensione dei diritti dello status di Socio e la decadenza per l’intero mandato dalle cariche sociali eventualmente ricoperte.

L’espulsione priva il socio colpito dal provvedimento di ogni diritto associativo ed implica il ritiro della tessera sociale.

Qualora il Collegio accerti elementi che configurino implicazioni amministrative, ipotesi di reato o comunque di danni per l’Associazione, demanda al C.D. l’iniziativa a tutela degli interessi associativi.

 

Articolo  15. – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico (di seguito CTS) è nominato dal Consiglio Direttivo tra persone anche non socie, purché in possesso di particolari competenze e resta in carica fino alla naturale scadenza degli organi.

Costituito da un massimo di cinque persone ha i seguenti compiti:

  • contribuire alla realizzazione delle linee politiche associative;
  • supportare il Presidente e il Consiglio Direttivo Regionale su specifiche materie, ove dagli stessi richiesto;
  • proporre e contribuire ad organizzare occasioni di approfondimento, studio e ricerca sui temi della disabilità intellettiva e/o relazionale;
  • partecipare ai tavoli di lavoro delle istituzioni pubbliche;
  • monitorare la conformità dei processi organizzativi e dei servizi erogati rispetto alle normative ed ai principi di Anffas Regione Abruzzo;
  • rilevare il fabbisogno di formazione/informazione dei volontari/operatori e la qualità percepita dagli utenti dei servizi e dai loro familiari al fine di rendere sempre più attento, capillare e di qualità il servizio erogato.

Il Comitato nomina al suo interno un Presidente.

 

Articolo  16. – BILANCI E DISAVANZI DI GESTIONE

16.1  Bilancio Preventivo

Il bilancio preventivo è il documento amministrativo di programmazione economica e finanziaria dell’Associazione per l’esercizio successivo alla sua redazione.

Il bilancio preventivo è redatto dal Tesoriere, sulla scorta dello schema tipo, del piano dei conti e delle indicazioni fornite da Anffas Nazionale.

Lo stesso redatto secondo i principi di prudenza (entrate certe-spese previste) deve tenere conto sia delle risultanze contabili del rendiconto consuntivo dell’anno precedente e di quello ancora in corso di formazione, sia di altre variabili ragionevolmente prevedibili.

Obiettivo del bilancio preventivo è il raggiungimento del pareggio economico e finanziario fra i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio.

Il Tesoriere integra il bilancio preventivo annuale con la relazione illustrativa.

Tale documento è fatto proprio, con regolare deliberazione, dal Consiglio Direttivo e portato a conoscenza dei soci in tempo utile per l’Assemblea convocata per la sua approvazione.

È facoltà del Consiglio Direttivo predisporre anche bilanci preventivi pluriennali.

 

16.2  Rendiconto Consuntivo

Il rendiconto, unitamente alla nota integrativa, sono redatti dal Tesoriere nel rispetto della legge vigente, e sulla scorta dello schema tipo del piano dei conti e delle indicazioni fornite da Anffas Nazionale.

Il rendiconto deve essere in ogni modo redatto rispettando i principi di chiarezza e di completezza al fine di rappresentare in modo trasparente, veritiero e corretto la situazione patrimoniale economica e finanziaria dell’Associazione.

Il rendiconto deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, predisposta dal Consiglio Direttivo, che diverrà parte integrante del medesimo da sottoporre all’Assemblea.

Il bilancio è fatto proprio, con regolare deliberazione, dal Consiglio Direttivo e sottoposto all’approvazione da parte dell’Assemblea assieme ad apposita relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Unitamente al rendiconto consuntivo viene redatto il bilancio sociale.

 

16.3 Avanzo di Gestione

Quando il rendiconto consuntivo presenta un avanzo di gestione, su proposta del Consiglio Direttivo, spetta all’Assemblea deliberare la sua destinazione.

L’avanzo di gestione, fermo restando il divieto di procedere alla distribuzione di utili anche in modo indiretto, deve essere obbligatoriamente impegnato in una o più delle seguenti forme:

  1. a) per coprire eventuali disavanzi degli anni precedenti;
  2. b) per altre iniziative comunque volte alla realizzazione dei fini e delle attività istituzionali.

 

16.4  Disavanzo di Gestione

Se in conseguenza di eventi imprevisti o imprevedibili dal rendiconto consuntivo emergesse un disavanzo di gestione, su proposta del Consiglio Direttivo e con parere in merito contenuto nell’apposita relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, spetta all’Assemblea deliberare la sua copertura anche, a tal fine, utilizzando le risorse patrimoniali e finanziarie dell’Associazione.

 

Articolo 17 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO – NORMA DI TRANSIZIONE

Il Regolamento entra in vigore a partire dal giorno seguente alla sua adozione con delibera dell’Assemblea.

Gli organi associativi, già insediatisi, continueranno il loro mandato, seguendo, però il presente Regolamento ed adottando, quindi, nella prima riunione successiva all’entrata in vigore dello stesso tutte le delibere necessarie per la sua piena attuazione.

 

 

 

Regolamento approvato dall’assemblea del 9.05.2015

 

 

 

 

 

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