Se l’ABA è prevista all’interno di un progetto individuale ex art. 14 Legge 328/00, la ASL è tenuta a garantirla in forma di assistenza diretta o indiretta

fonte: http://www.anffas.net

 

Se l’ABA è prevista all’interno di un progetto individuale ex art. 14 Legge 328/00, la ASL è tenuta a garantirla in forma di assistenza diretta o indiretta

È accaduto in Provincia di Salerno, ma potrebbe ripetersi in tante altre parti d’Italia.

I genitori di un minore con disturbo nello spettro autistico chiedono che si definisca per il loro figliolo un progetto individuale ai sensi dell’articolo 14 Legge n. 328/00, anche per l’attivazione di un intervento terapeutico secondo la metodologia ABA (Applied Behaviour Analysis), ossia una metodica basata sull’analisi del comportamento.

La Asl di Salerno, insieme all’Ente Locale, definisce un progetto  di “presa in carico globale” ai sensi appunto dell’articolo 14 Legge n. 328/00, considerando che  non sia solo la Asl a sostenere tale progetto con l’intervento ABA, ma che in esso siano garantiti più interventi, tra loro coordinati proprio attraverso il ridetto progetto e tutti tendenti verso obiettivi condivisi, prevedendo altresì un intervento ABA erogato attraverso un centro accreditato proprio per un siffatto servizio specializzato e dedicato.
Volendo la famiglia che gli interventi ABA fossero garantiti attraverso l’assistenza indiretta, ovvero il rimborso alla famiglia da parte della Asl delle spese sostenute per dei professionisti scelti direttamente dalla stessa (precisamente tre tecnici ABA e un supervisore) va innanzi al Giudice di Salerno, vedendosi rigettata una prima volta tale richiesta, reclama il primo provvedimento del Giudice, ma si vede confermare con un decreto che rigetta le sue istanze.

Dalla lettura del decreto di rigetto del Tribunale di Salerno n. 7904 del 28.03.2019, si evince che la presa in carico è stata opportunamente prevista in via globale, investendo più Amministrazioni, anche in conformità di quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 134/2015 che chiaramente considera come attivabili dalle Regioni, in quanto necessari, una congerie di interventi che siano anche volti a sostenere la famiglia ed a garantire la presa in carico nei vari contesti di vita. Tutto ciò secondo il Tribunale di Salerno “trova concretizzazione nello strumento del progetto individuale per la persona disabile previsto dall’articolo 14 Legge n. 328/00”, anche perché mette in campo azioni, interventi e responsabilità che non possono esaurirsi solo rispetto alla Asl di turno. 
Anzi continua il Tribunale “lo strumento del progetto individuale consente, mediante il sinergico coordinamento tra gli enti competenti alla erogazione delle varie prestazioni socio-sanitarie, la presa in carico globale del minore affetto da disturbo dello spettro autistico che è alla base della metodica ABA”.
Tra l’altro, nel decreto viene ricordato che “l’ABA, come si apprende dalla letteratura scientifica, non è di per sé una terapia per l’autismo, ma più propriamente una metodica e, tuttavia, molte applicazioni sono state sviluppate per favorire lo sviluppo cognitivo di bambini con disturbi di origine diversa, fra cui i bambini autistici”.  

Ma viene acclarato il principio secondo cui l’assistenza indiretta spetta solo nel caso in cui la Asl non sia in grado di erogare le prestazioni prescritte nel progetto o con propri professionisti o idonei centri accreditati.
Dichiara Roberto Speziale, presidente Nazionale di Anffas Onlus (Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale): “Si tratta di un ulteriore pronunciamento della Magistratura che conferma la validità del progetto individuale di cui all’articolo 14 della Legge n. 328/00 per rendere concretamente esigibili le prestazioni ed i servizi inserite nello stesso, anche quelli riguardanti il trattamento  per le persone con disturbi nello spettro autistico. Il decreto fa anche chiarezza rispetto a quali condizioni occorrano per far scattare il diritto all’assistenza indiretta, che in questo caso non è stato riconosciuto, avendo dimostrato l’Azienda Sanitaria che le prestazioni erano garantite da un idoneo centro accreditato. Cosa diversa, sarebbe stata laddove non vi fosse stato un servizio garantito dalla Asl coerente col progetto.” 

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