Congedo biennale e cumulabilità dei permessi l.n. 104/92 – online nuove pillole informative!

Sono disponibili tre nuove pillole informative, relizzate a cura degli esperti di Anffas Nazionale, con focus sul congedo biennale e su alcuni profili relativi alla cumulabilità dei permessi l.n.104/92.

Di seguito le pillole prodotte:

137. Fruizione dei permessi da parte
del lavoratore con disabilità

138. Congedo straordinario per assistere più persone con disabilità

139. Fruizione dei permessi da parte del lavoratore
con disabilità per assistere altro familiare

Ricordiamo che tutte le pillole sono consultabili e scaricabili qui

Speziale: “Ognuno di Noi è unico e irripetibile”

Si sono fatti grandi progressi verso le persone con disabilità in ambito medico e assistenziale, ma ancora oggi si constata la presenza della cultura dello scarto e molti di loro sentono di esistere senza appartenere e senza partecipare. Tutto questo chiede non solo di tutelare i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie ma  ci esorta a rendere più umano il mondo rimuovendo tutto ciò che impedisce loro una cittadinanza piena, gli ostacoli del pregiudizio, e favorendo l’accessibilità dei luoghi e la qualità della vita, che tenga conto di tutte le dimensioni dell’umano. […] È un cammino esigente e anche faticosoche contribuirà sempre più a formare coscienze capaci di riconoscere ognuno come persona unica e irripetibile.*

Il volume “A Sua Immagine? Figli di Dio con disabilità” sarà presentato ufficialmente giovedì 19 maggio 2022, dalle ore 10:00, presso la sede di LEDHA e via diretta Facebook.
Per i dettagli sull’evento è possibile cliccare qui.

*Il presente contributo è stato pubblicato sul sito www.asuaimmagine.it a firma di Roberto Speziale, Presidente nazionale Anffas, co-autore del volume “A Sua Immagine? Figli di Dio con disabilità

L’ISEE ristretto è l’unico criterio legittimo per calcolare la compartecipazione al costo delle prestazioni socio-sanitarie

Con la sentenza n. 682/2022 (consultabile qui), il Tar Veneto, richiamando la consolidata giurisprudenza formatasi sulla corretta applicazione della disciplina ISEE di cui al DPCM n. 159/2013, ha ritenuto illegittima la modalità con cui il Comune di Lonigo aveva determinato la quota di compartecipazione al costo per la fruizione di un servizio socio-sanitario residenziale a carico di una persona con disabilità maggiorenne residente nel medesimo Comune. 

Il Comune di Lonigo, aveva, infatti, considerato la pensione di invalidità ai fini del calcolo della suddetta quota, senza, invece, tener conto dell’ISEE quale unico parametro di riferimento, come precisato dal TAR Veneto, adottando criteri “evidentemente estranei all’ISEE e in contrasto con il quadro normativo nazionale e internazionale di riferimento”. 

Dalla lettura della sentenza si evince, inoltre, che, addirittura, l’ISEE da prendere a riferimento doveva essere l’ISEE ristretto, trattandosi di una persona maggiorenne non convivente con i genitori e fruitrice di una prestazione di tipo socio-sanitario e che, pertanto, la sua compartecipazione al costo, a fronte del valore ISEE posseduto, doveva essere pressoché pari a zero rispetto, invece, alla richiesta di oltre 540 euro al mese. 

Anche l’ulteriore richiesta formulata dal Comune di Lonigo, ovvero di procedere addirittura all’annullamento o alla disapplicazione dell’art. 6 del DPCM n. 159/2013 cioè la norma da cui discende l’applicazione del c.d. ISEE ristretto, non ha trovato accoglimento.

Pertanto, rimane il fatto che non si può aggredire la pensione di invalidità o altre indennità per determinare la corretta compartecipazione al costo, laddove prevista o dovuta per legge, ma si deve fare riferimento esclusivamente all’ISEE e, nei casi previsti, all’ISEE ristretto, che considera solo il nucleo formato dall’interessato e dell’eventuale coniuge e/o figlio/a.

In considerazione della rilevante questione affrontata, e, conseguentemente, del grave pregiudizio che l’accoglimento della tesi del Comune di Lonigo avrebbe potuto determinare nei confronti di tutte le persone con disabilità, Anffas Nazionale, insieme ad Anffas Veneto, Anffas Basso Vicentino di Lonigo, Anffas Schio, e Anffas Padova, e ad altre associazioni di tutela delle persone con disabilità, erano tempestivamente intervenute in giudizio per opporsi a quanto sostenuto dal Comune di Lonigo, tutte attraverso la competente attività professionale dell’avv. Franco Trebeschi di Brescia, impegnato da oltre un decennio, insieme ad Anffas, su questi temi. 

Come dichiarato dal Presidente di Anffas Nazionale, Roberto Speziale: “tale sentenza offre l’occasione, ancora una volta anche grazie alle “associazioni di rappresentanza” intervenute nel giudizio per scongiurare il rischio dell’alterazione di una disciplina costruita in conformità alle prescrizioni delle indicate norme costituzionali e dei trattati internazionali sottoscritti dall’Italia per la tutela delle persone con disabilità, di riaffermare la non derogabilità della disciplina dettata in tema di ISEE e compartecipazione al costo delle prestazioni socio-sanitarie da parte dei Comuni che, nell’adozione dei propri regolamenti, devono strettamente attenersi alla disciplina dettata dal DPCM n. 159/2013, punto sul quale oramai, vi è anche una costante giurisprudenza tutta puntualmente richiamata nel provvedimento in discorso che, quindi, deve essere rigorosamente applicata su tutto il territorio nazionale”. 

“Infatti l’ISEE” – prosegue Speziale – “è l’unico strumento in grado di determinare, in modo equo ed uniforme, l’accesso e il livello di compartecipazione al costo delle prestazioni agevolate al fine di garantire, come ricordato dal TAR Veneto anche in base ad una precedente pronuncia, «il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale e sanitaria ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere alla stregua degli artt. 32, 38 e 53 della Costituzione, non essendo consentita la pretesa di creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria o sostitutiva (Consiglio di Stato, sez. III, 27 novembre 2018, n. 6708)».”

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