Si riporta di seguito il commento a cura dell’Avv. Mariapaola Giardina, in merito a due ulteriori sentenze emesse dal Tribunale Amministrativo di Catania sul tema della redazione dei Progetti di Vita ex art. 14 legge 328/2000.
Ancora una volta il TAR Sicilia, Sezione di Catania, con due Sentenze rispettivamente n. 3659 del 6 dicembre 2021 e n. 3845 del 20 dicembre 2021, ha accolto i ricorsi di due familiari di persone con disabilità, aderenti alla rete associativa ANFFAS ed assistiti dagli Avvocati Ettore Nesi e Mariapaola Giardina, tesi ad annullare due progetti di Vita ex art. 14 L. 328/2000 in quanto predisposti in maniera generica.
Infatti, l’Azienda Sanitaria di Siracusa e i Comuni di residenza, rispettivamente quello di Floridia e di Noto, si erano limitati a verificare la sola necessità di sostegno assistenziale, senza peraltro attuare alcun coordinamento con altre misure di sostegno e con gli altri contesti, omettendo di sottoporre le persone con disabilità ai test per la misurazione del profilo di funzionamento e senza approfondire quali fossero i desideri e le aspettative delle stesse e dei loro familiari.
Pertanto, le Amministrazioni avevano consegnato un Progetto di Vita privo dell’indicazione della complessità e della intensità degli interventi, nonché della individuazione della durata degli interventi, del case manager, del budget di progetto e delle responsabilità in ordine alla attuazione e alla verifica del progetto. Le Amministrazioni, quindi, avevamo omesso di effettuare la presa in carico globale della persona con disabilità e si erano limitate, invece, ad individuare alcuni servizi di mera assistenza.
Il Tar Catania, riprendendo i principi giurisprudenziali enunciati con le due Sentenze gemelle n. 2782 e 2783 del 2019, ha accolto pienamente i ricorsi e ha annullato entrambi i progetti ricordando che “il progetto di Vita ex art. 14 L. 328/2000 deve soddisfare in modo puntuale alcune specifiche previsioni”.
Questo, infatti, anche ai sensi del DM 26 novembre 2016, deve contenere la Valutazione diagnostico-funzionale o il profilo di funzionamento, il budget di progetto (insieme di tutte le risorse umane, economiche, e strumentali), un case manager, le metodologie di monitoraggio, la verifica periodica e revisione; in ultimo il TAR ha precisato che il progetto di Vita deve essere definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave ovvero dei genitori o di chi ne tutela gli interessi.
Il TAR Catania, inoltre, torna ad affermare la competenza del Comune e dell’Azienda Sanitaria Provinciale per l’elaborazione del progetto di Vita ai sensi dell’art. 14 L. 328 del 2000.
Specificatamente, la Sentenza n. 3845/2021 prevede che “entrambe le Amministrazioni concorrono all’adozione del piano, essendo titolari di competenze autonome e specifiche, ancorché coordinate, nello svolgimento dell’attività provvedimentale che in questa sede interessa”.
In ultimo, occorre rilevare che il TAR Catania ha chiarito che gli interventi sul “Dopo di Noi” previsti all’interno del più ampio progetto di Vita ex art. 14 L. 328/2000, devono essere puntuali e specifici al fine di garantire concretamente l’immediata programmazione da porre in essere in favore della persona con disabilità.
Alla luce di quanto sopra, è ormai innegabile il diritto di tutte le persone con disabilità a vedersi predisporre un progetto di vita ex art. 14 L. 328 del 2000 che abbia i requisiti previsti dalla legge e che sia volto a coordinare i singoli interventi e le diverse progettualità previste in favore del beneficiario (PAI, PEI, “Dopo di Noi”, inserimento lavorativo…) al fine di evitare sovrapposizioni e incongruenze.
Nel conseguimento di queste fondamentali pronunce, un ruolo centrale è stato svolto anche da ANFFAS che ormai da anni si impegna a sensibilizzare e promuovere l’importanza del progetto di vita ex art. 14 L. 328 del 2000 quale strumento per attuare la presa in carico globale della persona con disabilità.
Occorre ricordare, infatti, le parole del Presidente dell’Anffas Nazionale, Dott. Roberto Speziale, a conclusione del Convegno Nazionale tenutosi in occasione della Giornata internazionale delle Persone con disabilità il quale ha ribadito l’importanza di effettuare la presa in carico globale della persona con disabilità la quale “deve essere multiprofessionale secondo l’approccio biopsicosociale e, quindi, in grado di cogliere i desideri, le aspettative e i bisogni della persona con disabilità al fine di declinarli in chiave di sostegni che servano a migliorare la qualità della vita di tutte le persone con disabilità”. Tale presa in carico deve avvenire mediante la predisposizione del progetto di vita della persona con disabilità il quale, come ormai stabilito dalla granitica giurisprudenza che si è formata sul tema, costituisce lo strumento necessario ad evitare che vengano erogati degli interventi senza alcuna coordinazione e assolutamente controproducenti per lo sviluppo della persona.